Alternanza scuola lavoro: tra opportunità, criticità e prospettive

Profilo normativo della fattispecie. L’Alternanza Scuola- Lavoro come opportunità.

Per comporre una genesi dell’Alternanza Scuola Lavoro è utile muovere dall’introduzione degli istituti dello Stage e del Tirocinio, che ne costituiscono le fondamenta.

Vale la pena partire da questo punto perché, mentre la normativa le annovera, in maniera molto chiara, come distinte e separate, nel linguaggio corrente e nell’accezione comune si tende spesso a sovrapporle e confonderle. Ciò è probabilmente dovuto al difficoltoso concepimento, almeno in Italia, dei percorsi extra-scolastici come metodologia di apprendimento a tutti gli effetti, assimilabile a quelle tradizionali e convenzionali.

L’Allegato 1 al Documento MIUR, «Linee guida nazionali per l’orientamento permanente», trasmesso con nota prot. 4232 del 19/2/2014, chiarisce il concetto specificando che “Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. In comune hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento” (Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola MIUR 8/10/2015).

Intanto, anche se entrati da più tempo tra le terminologie tipiche della formazione al lavoro,

lo Stage e il Tirocinio già vengono utilizzati spesso indistintamente per indicare qualunque esperienza formativa, sia in orientamento che in attività vera e propria, svolte dagli studenti in aziende sia pubbliche che private.

C’è da considerare che, anche se non è affatto raro verificare che gli operatori e i tecnici della formazione continuino a fare largo uso del termine francese “Stage” (che letteralmente significa “pratica”), in ambito normativo si è via via assistito al prevalere del termine italiano “Tirocinio”, declinato, a seconda delle finalità ad esso attribuite, di volta in volta, dall’evoluzione dei quadri normativi  nazionali e regionali di riferimento (Tirocini per l’inserimento o il reinserimento lavorativo; Tirocini transnazionali; Tirocini per disabili; Tirocini per extracomunitari; Tirocini per svantaggiati; ecc.)

In ambito scolastico e nei documenti MIUR, invece, vengono poste delle differenziazioni, seppur sottili, trai due termini, come a sottolinearne diverse specificità funzionali. Così, nelle “Direttive 16/1/2012 n.4 e n. 5, Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici e professionali – cap. 2.2.1” troviamo il seguente passaggio: “Lo stage consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio”; mentre “il tirocinio è finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di un’esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante”. Tuttavia, nella “Guida operativa per la scuola – Attività di alternanza scuola lavoro – MIUR 8/10/2015”, che riporta quanto segue: “E’ opportuno ricordare che stage e tirocinio sono termini che designano sostanzialmente la stessa cosa”, se ne riconosce la sostanziale corrispondenza in termini di significato.

Caposaldo normativo in ambito scolastico è, senza dubbio, la Legge n. 196 del 1997 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), che introduce il “Tirocinio formativo e di orientamento”, e che, all’art. 18, ne stabilisce i principi e criteri generali.  Successivamente la materia è stata regolamentata dal DM Lavoro n. 142/1998, che specifica lo “scopo” (realizzare momenti di alternanza di studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro) e i “destinatari” (soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, ovvero 10 anni di istruzione obbligatoria ai sensi della L. 296/2007).

Seguendo la normativa, si rileva che la progettazione e realizzazione di un Tirocinio formativo o di orientamento prevede l’instaurarsi di una relazione tra tre soggetti:

1) il promotore (Agenzie per l’impiego, Università, Istituti scolastici, ecc)

2) il datore di lavoro (può essere sia pubblico che privato)

3) il Tirocinante (studente, inoccupato, disoccupato, soggetto disabile, lavoratore in mobilità, ecc).

Il rapporto tra i tre soggetti si formalizza:

1) attraverso una convenzione in forma scritta tra il soggetto promotore e il datore di lavoro, comprendente un progetto formativo e di orientamento, che il tirocinante dovrà poi firmare per “presa visione e accettazione”;

2) assicurazione contro gl’infortuni sul lavoro del tirocinante presso l’INAIL, oltre che una Polizza per la Responsabilità Civile verso terzi, presso un’idonea compagnia assicuratrice, a carico del soggetto promotore;

3) la chiara specificazione che il Tirocinio non comporta in nessun modo l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il tirocinante.

Relativamente a quest’ultimo punto, va comunque rilevato che, per quanto riguarda salute e sicurezza sul lavoro, invece, il tirocinante o allievo in stage (qualunque sia la forma in cui sarà denominato il suo percorso) sarà equiparato a tutti gli effetti ai lavoratori, così come si evince dall’art. 2 c.1 lettera a) del Dlgs 81/08 : “Lavoratore, persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Dopo l’esame del contesto normativo di riferimento, risulta più agevole trattare l’ Alternanza Scuola Lavoro propriamente detta, la cui definizione è stata introdotta dalla L. 53/2003 art. 4 (Legge Moratti), che prevede: “la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese” e successivamente regolamentata dal Dlgs 77/2005, che la definisce “una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo”.

In altri termini, per Alternanza Scuola Lavoro s’intende una metodologia didattica strutturata in maniera flessibile e articolata in momenti formativi svolti in aula e periodi di apprendimento  sul campo, attraverso esperienze lavorative, che le Istituzioni scolastiche progettano e mettono in pratica stipulando delle convenzioni con datori di lavoro (pubblici o privati). Il fine principale, come stabilisce l’art. 2 del Dlgs n. 77/2005, è quello di “attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica – far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro – orientare e motivare gli studenti -, realizzare un organico collegamento con il mondo del lavoro e la società civile”.

Successivamente alla sua introduzione, l’Alternanza Scuola Lavoro è stata oggetto di un’importante evoluzione normativa che ha seguito quella degli ordinamenti scolastici. Le “Misure in materia di istruzione” (L.128/2013) ne hanno ulteriormente confermato il valore e rafforzandone il profilo. Con esse, infatti, si è affermato il valore formativo equivalente tra formazione convenzionale (in aula) e percorsi pratici (in azienda), rendendo questi ultimi parte integrante della didattica degli Istituti Professionali e sostituendoli alle “are di professionalizzazione”, nonché configurando lo sviluppo dell’orientamento e dei programmi sperimentali ( successivamente abrogati dal  Dlgs 81/2015, fatta salva la loro conclusione) e riguardanti momenti di formazione in azienda, formalizzati con la stipula di contratti di apprendistato e attraverso lo stanziamento di risorse.

Sarà la L. 107/2015, cd. “Riforma della Buona Scuola”, a introdurre significative novità, dalla progettazione alla certificazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che sostituiscono l’alternanza scuola/lavoro, diventata obbligatoria per gli studenti delle scuole secondarie, così come previsto dagli artt. 33 a 44 della Legge 107/2015.

Le principali novità riguardano:

1) l’introduzione del monte ore obbligatorio, che nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle secondarie di secondo grado dev’essere di minimo 400 ore negli Istituti Tecnici e Professionali e di minimo 200 ore nei Licei;

2) l’ammissibilità di nuovi soggetti partners, aprendo le porte anche agli Ordini Professionali, ai Musei, a enti operanti in attività culturali, artistiche, musicali, ambientali, promozione sportiva (sport riconosciuti dal CONI);

3) nuove modalità di svolgimento, autorizzando l’alternanza anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e il compimento di percorsi all’estero, nonché in modalità di impresa formativa simulata;

4) la creazione del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, istituito presso gli Enti Camerali territoriali (CCIAA).

Per quanto concerne l’importante aspetto della sicurezza, l’art. 38 della L. 107/2015 recita: “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; mentre il Documento MIUR  “Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola 8/10/2015”, nel capitolo 11,  tratta il tema della salute e della sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro presso le strutture ospitanti, rinviando direttamente agli adempimenti a carico della scuola e delle aziende, declinandole sulla base di quanto individuato dal Manuale «Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola» INAIL e MIUR ed. 2013.

Un’altra importante novità è stata introdotta dal D.lgs 81/2015, attuativo della legge 183/2014, meglio conosciuto come “Jobs act”. L’ art. 43 comma 5  contempla la possibilità per le aziende ospitanti di assumere, con un contratto di apprendistato, gli studenti degli stituti Professionali, di quelli Tecnici e dei Licei a partire dal secondo anno del corso di studi. La norma è valida anche per gli allievi dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.

Al termine della disamina del quadro normativo di riferimento possiamo, dunque, giungere a una conclusione definitoria esaustiva dell’Alternanza Scuola Lavoro:

-per Alternanza Scuola Lavoro s’intende una metodologia didattica in tutto e per tutto assimilata a quella convenzionale (in aula), che si svolge sotto la piena responsabilità dell’Istituzione scolastica, di cui il giovane continua a essere giuridicamente uno studente;

-l’attivazione del percorso in azienda non costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro tra l’azienda stessa e lo studente e le competenze apprese, formazione “on the job”, integrano quelle apprese in aula.

A riprova di ciò, nel 2019, il Ministero della pubblica istruzione ha, con il D.M. n. 774, pubblicato le Linee guida concernenti i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Le Linee guida hanno origine dalle disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019). Tale normativa ha trasformato la denominazione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, di cui al D.lgs 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO).

Quali sono gli aspetti critici dell’istituto e le prospettive di miglioramento?

In Italia, l’Alternanza Scuola Lavoro ha fin da subito alimentato un dibattito serrato sulla concreta efficacia e, soprattutto, sul suo funzionamento, che, secondo molti addetti ai lavori, rispetto al resto d’Europa, desta diverse perplessità e mostra alcune lacune amministrative che puntualmente affiorano ogni qual volta accadono episodi di cronaca legati principalmente alla sicurezza degli allievi e alle condizioni loro offerte. La polemica , talvolta, raggiunge livelli molto aspri, tanto da spingere più volte alcune forze politiche e gruppi di docenti a chiedere l’abolizione dell’obbligatorietà per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ovvero l’Alternanza Scuola Lavoro, così com’è organizzata e normata nelle sue ultime versioni). Secondo questa corrente di pensiero, la scuola avrebbe un compito ben più elevato e ampio della mera preparazione al lavoro. Diverse volte gli stessi studenti hanno manifestato per lo stesso motivo.

A questo punto è necessario comprendere quali siano nello specifico le principali problematiche rilevate nella pratica per farsi un’idea precisa su quanto per la scuola italiana sia realisticamente sostenibile operare un sistema ibrido studio/lavoro. Un’indagine sul tasso di gradimento dei Pcto è stata condotto da “Skuola.net”, che ha chiesto agli studenti di elencare quali sono le condizioni ideali perché l’Alternanza sia un’esperienza soddisfacente. I risultati del sondaggio – che ha coinvolto un campione di 2.500 studenti dell’ultimo triennio delle superiori che hanno svolto percorsi in periodo pandemico – sono chiari: solo il 37% giudica positivamente il percorso svolto durante la pandemia. Il 56% degli alternanti si è dovuto accontentare esclusivamente di corsi teorico pratici. Se ci si sofferma sul 20% che ha svolto uno o più progetti di Alternanza esclusivamente nell’ambito di realtà lavorative (sia pubbliche che private), però, il gradimento raddoppia rispetto al dato medio, arrivando al 66%.*

Un sondaggio condotto da “VD” ha raccolto esperienze che sembrano tutte di segno negativo. Alla domanda “Quali sono le condizioni ideali per rendere i Pcto un’esperienza soddisfacente?”, le risposte denotano esperienze passate considerate improduttive: “Fateci lavorare e non fare caffè per chi già lavora!”, scrive un giovane lettore. “Insoddisfacente, soprattutto durante il periodo della pandemia: una grande perdita di tempo”, scrive un utente che rientrerebbe alla perfezione nel campione del sondaggio di Skuola.net. Gli studenti migliorerebbero la sicurezza, preferirebbero svolgere un’alternanza che coincida con gli studi scelti e credono che le aziende dovrebbero considerare lo stagista come una risorsa con idee da sviluppare.**

Mentre in alcuni Paesi europei lavorare e studiare risulta ormai essere una prassi consolidata nel curriculum formativo degli studenti, che negli anni ha assunto caratteri e criteri molto ben definiti, in cui non viene lasciato nulla al caso e in cui allo studente viene anche corrisposta una remunerazione, in Italia, invece, l’esito di questa esperienza è spesso affidata alla sorte. Ciò, secondo i critici, è dovuto a diversi fattori, tra cui, in primo luogo, il fatto che le scuole non vengono poste nella condizione di finalizzare in maniera realmente utile per gli studenti i percorsi di alternanza, trovandosi in uno stato di abbandono alle loro poche risorse nell’individuazione degli stessi, non potendo fare affidamento su personale specifico da dedicare a questa funzione. Ragion per cui un’ altissima percentuale di percorsi, alla fine del loro svolgimento, si mostrano completamente inutili o al di sotto delle aspettative preventivate: una sorta di adempimento di un obbligo burocratico avulso da qualsivoglia utilità didattico/pedagogica. Gli stessi studenti lamentano di trovare inutili gran parte delle proposte inserite nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. A monte, dai dati emergenti, sembra che il problema sia ancora di più ampia portata e che i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento si siano mostrati inefficaci e non rispondenti alle esigenze, oltre che degli studenti, anche delle imprese e delle scuole. La critica ritiene che, così com’è organizzata oggi, l’Alternanza Scuola Lavoro vive, innanzitutto, le seguenti problematicità:

1) i percorsi risultano spesso poco attinenti al fabbisogno di competenze realmente inerenti ai piani statutari trattati nelle scuole e alle vocazioni disciplinari sottese, allontanandosi di gran lunga da queste e generando una scollatura notevole tra fase in aula e fase in azienda che disorienta lo studente, togliendogli piuttosto che dotarlo di ulteriori saperi;

2) in tal senso, una gran parte dei percorsi rischiano di risultare inutili, noiosi, non formativi e, addirittura, diseducativi;

3) la durata dei percorsi, spesso troppo brevi, altre volte considerati lunghi, ma, comunque,  non è in linea con le esigenze formative;

4) agli studenti impegnati nei percorsi dovrebbe essere almeno riconosciuto un rimborso spese, per evitare di far scadere tale attività in una forma velata di educazione allo sfruttamento. Infatti, sembra che molti degli allievi coinvolti nei percorsi scuola-lavoro, non abbiano la giusta cognizione dei diritti del lavoratore e, addirittura, immaginino che alcuni di questi siano dei privilegi e non riconoscano il valore economico del lavoro e della retribuzione;

5) in materia di sicurezza, gli allievi si trovano spesso a svolgere mansioni specifiche, anche pericolose, senza ricevere adeguata formazione, ma solo la semplice copertura assicurativa che, però, non può considerarsi prevenzione del rischio d’incidente;

6) la percentuale di assunzione degli studenti che svolgono i percorsi, da parte delle aziende ospitanti, risulta irrisorio sull’intero territorio nazionale;

7) sulla scia di queste considerazioni, ripensare all’Alternanza Scuola Lavoro a partire dai diritti, tra cui: abolizione dell’obbligatorietà; inserimento di materie trasversali obbligatorie, come Diritto e sicurezza sul lavoro (in parte già presente ma da incrementare con il sostegno dei Sindacati e altri soggetti idonei a garantire una reale educazione ai diritti del lavoratore).

8)dall’analisi dei dati emerge che, a livello nazionale, un’alta percentuale (fino al 90%) degli iscritti ai Licei continua gli studi all’Università. Di fronte a questa situazione, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, non andrebbero valutati solo per le opportunità di avviamento al lavoro ma anche come incremento della capacità di orientamento universitario degli studenti.

L’autrice Milena Cicatiello garantisce l’autenticità del contributo, fatti salvi i riferimenti agli scritti redatti da terzi. Gli stessi sono riportati nei limiti di quanto consentito dalla legge sul diritto d’autore e vengono elencati di seguito. Ai sensi della normativa ISO 3297:2017, la pubblicazione si identifica con l’International Standard Serial Number 2785-2695 assegnato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

*Fonte: https://www.skuola.net/scuola/alternanza-scuola-lavoro/alternanza-maturita.html

**Fonte: https://vdnews.tv/article/alternanza-scuola-lavoro-migliorare