Alcune considerazioni sui vincoli giuridici nel corso dell’emergenza pandemica

L’emergenza da Covid-19 ha inciso su molteplici aspetti esistenziali e ancora si protrae in questi termini, soprattutto, sull’economia nazionale. Attraverso una riflessione puramente economica, dalla lettura dei dati Istat si ricavano percentuali alquanto elevate che dimostrano come quasi la metà delle attività presenti in Italia siano sospese da quel 9 marzo 2020 fino ad oggi. Si aggiunga che le percentuali sono per lo più le medesime se si pone l’interrogativo di quante stipulazioni di fideiussioni o debiti bancari sono stati realizzati per continuare l’attività imprenditoriale. Tali percentuali offrono l’occasione di porre una riflessione pregnante circa l’incidenza dell’emergenza epidemiologica nel contratto. La rilevanza attuale della riflessione è considerata tale soltanto se si rientra nell’ottica che quando si parla di equilibrio economico si discute di equilibrio contrattuale.

L’equilibrio contrattuale è sintomo di circolazione di ricchezza. Il diritto dei contratti contiene per così dire gli “anticorpi” necessari a fronteggiare l’emergenza Covid grazie alla duttilità delle clausole generali (buona fede, correttezza, solidarietà) declinata in questo tempo. La conservazione di un contratto equilibrato non è un valore in sé ma un obiettivo (anche) di politica economica che un diritto dei contratti non insensibile, né cinico, può aiutare concretamente a realizzare.

La questione non ruota intorno alla qualificazione giuridica del virus, ma quale rilevanza abbia ai fini dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, dell’eccessiva onerosità e dell’operatività di una clausola piuttosto che un’altra.

Con le stringenti misure di contenimento, si deve tener conto anche dell’eliminazione del rischio per cui un soggetto nell’espletare la prestazione possa contribuire alla diffusione del virus. L’equilibrio contrattuale è a sua volta equilibrio della salute pubblica e della patrimonialità.

In dottrina, infatti, per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale si supera la delineazione di eccessiva onerosità sopravvenuta in quanto si ritiene insufficiente a integrare la disciplina delle sopravvenienze e la si sostituisce con la distinzione tra ‟variazioni quantitative‟ (che ricadrebbero sul prezzo) e ‟variazioni qualitative” (che ricadrebbero sulla prestazione).

Bisogna ricordare che uno dei principi fondamentali del diritto civile e del diritto internazionale è quello che recita “Pacta sunt servanda”, locuzione latina che si traduce nella frase “i patti devono essere osservati”; da ciò si desume l’impossibilità di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti mediante contratto. Nel diritto civile tale brocardo sintetizza il principio del carattere vincolante del contratto stabilito dall’art. 1372 del Codice Civile, in virtù del quale “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.

Pertanto, posto che entrambe le parti di un contratto sono tenute ad adempiere alle proprie prestazioni, cosa succede nelle ipotesi in cui ciò diventa impossibile a causa di un evento di forza maggiore?

Alla luce di quanto detto, risulta chiaro, innanzitutto, che la pandemia da Covid-19 debba rientrare nelle cause di forza maggiore; la certezza di tale assunto è confermata dall’art. 79 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, il quale non lascia spazio a diverse interpretazioni laddove prevede che “l’epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale”.

Le argomentazioni finora esposte permettono di rispondere anche all’interrogativo posto in principio, e cioè: cosa succede quando il contratto non può essere adempiuto da entrambe le parti in ragione di un accadimento di forza maggiore (nel caso di specie il covid-19)?

La soluzione non è univoca, potendo le parti, a seconda della fattispecie concreta, ricorrere a diverse alternative: la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., laddove, come abbiamo detto prima, la prestazione è totalmente impossibile da eseguire; ma anche la sospensione del contratto, qualora, specialmente nell’ambito dei contratti internazionali di fornitura e distribuzione, l’interesse prevalente delle parti è quello di conservare la relazione esistente; e ancora la rinegoziazione del contratto, tipico strumento per riequilibrare le prestazioni o adattare il contratto alla realtà.

Nella gestione delle sopravvenienze contrattuali deve prevedersi necessariamente un bilanciamento di interessi in quanto la parte più svantaggiata risulta essere il debitore.

Non potendo esaminare aprioristicamente ogni fattispecie contrattuale, bisogna reinterpretare la posizione debitoria alla luce di ciò che il legislatore ha previsto. Il riferimento è al d.l. n 18/2020, che rimanda all’art 6-bis del d.l. n.6/2020 che prevede ‟Il rispetto delle misure di contenimento dei decreti è sempre valutato ai fini dell’esclusione delle artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità debitoria anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

L’esimente non è automatica perché il decreto richiama il criterio della valutazione in concreto del caso. Infatti, per alcuni contratti ad es. nel caso delle obbligazioni pecuniarie afferma la Corte di Cass. Rel. tematica 56/2020 che la prestazione è sempre possibile e, quindi, una autosospensione del contratto costituirebbe un inadempimento imputabile.

L’inadempimento, dunque, manca del carattere di illiceità, il creditore non può agire ex art. 1453 cc. e il 6-bis del decreto introduce una causa di sospensione legale dell’adempimento estranea all’art. 1460 cc. quanto ai presupposti (il debitore dichiara di non adempiere interamente entro la scadenza in virtù del rispetto delle misure di emergenza e del divieto di assembramento, ma adempiere- se si rende possibile- solo per un suo segmento che non rientra nell’esimente che realizza il 6 bis).

In dottrina, si discorre infatti di ‟debitore immune”2.

Il nostro ordinamento ha previsto per il debitore una causa di giustificazione peculiare in osservanza delle misure di distanziamento e non per patimento economico, come ad esempio ha risposto la Francia1 in tema di locazioni, dove dispensa il conduttore da responsabilità in caso di mancato pagamento del canone di locazione commerciale, impedendo, inoltre, l’esercizio dell’eccezione di inadempimento nei confronti di chi esercita una attività commerciale in ragione del mancato pagamento delle fatture (gas, luce, e altri servizi similari).

Discorso diverso deve, invece, essere fatto in relazione, specificatamente, ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, ai contratti di pacchetto turistico, ai contratti di soggiorno ed infine ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e biglietti di ingresso ai musei e altri luoghi della cultura. In questo caso, infatti, il legislatore si è mosso secondo due regimi: uno speciale e uno ordinario. Quello speciale previsto dai decreti legislativi che dispongono l’emissione di un voucher o rimborso in sostituzione del pacchetto turistico o del biglietto; la decisione resta in capo all’organizzatore però di scegliere il voucher o il rimborso, derogando alla disciplina ordinaria europea dir.2015/2302 (come ha poi recentemente confermato l’ordinamento europeo sanzionando l’ordinamento interno rispetto a questa eccepibile deroga).

Il filo conduttore delle scelte operate dal legislatore è uno soltanto: la conservazione del contratto. Lungi dal ravvisare soluzioni approssimative e di estinzione del rapporto – quindi la scelta della risoluzione – la dottrina, ma anche negli ultimi tempi la giurisprudenza, spinge verso un obbligo di rinegoziare a fronte di variazioni economiche sopravvenute. E allora vi è un riconoscimento dell’autonomia privata forte, e come autorevole dottrina asserisce, si parla di ‟dovere di ciascuna parte di realizzare interesse contrattuale dell’altra o di evitare di recarle danno, anche con adempimenti di obblighi non previsti dalla legge”. La riduzione ad equità attualmente sarebbe prevista solo in ipotesi limitate il che la qualifica come ‟ un diritto potestativo del convenuto in risoluzione”.

Il rimedio manutentivo è stato però interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come possibilità di attuazione del principio di conservazione, di correttezza e di solidarietà così come costituzionalizzato per quanto riguarda l’ultimo principio. Per questo, onde evitare di gravare ulteriormente sulla macchina della giustizia, si spinge verso una rinegoziazione dei contratti.

Per tali osservazioni l’evento-pandemia ha comportato la necessità di re-interpretare la disciplina dei contratti, integrando la stessa con le disposizioni emergenziali tenendo in considerazione tre aspetti: le sopravvenienze contrattuali, ossia eccessiva onerosità sopravvenuta ed impossibilità ad adempiere, il nesso causa-evento, che rende non imputabile il debitore, e la conservazione del contratto. Queste constatazioni hanno portato a una visione del contratto sottoposta alla ‟ lente della solidarietà”3.

Un esempio pratico di questa considerazione è offerto proprio dal Tribunale di Roma, 27 agosto 2020, dove si intravede il riconoscimento da parte dell’ordinamento di richiedere in via equitativa la modifica del contratto (anche in mancanza di previa domanda di risoluzione dello stesso).

In conclusione, la conservazione del contratto e, conseguentemente il suo equilibrio possono essere garantiti soltanto partendo dalle basi della struttura contrattuale: ossia dai suoi principi. Primo fra tutti, il principio di solidarietà. Tenendo però presente che il diritto deve essere coerente con sé stesso, ma evolutivo nella sua applicazione. Pertanto, qualora non vi fosse in prima battuta la possibile rinegoziazione delle parti si richiama l’intervento del giudice alla luce dei principi contrattuali che verranno rielaborati secondo il caso concreto.

L’autrice Mary Sequino garantisce l’autenticità del contributo, fatte salve le citazioni di scritti redatti da terzi. Le stesse sono riportate nei limiti di quanto consentito dalla legge sul diritto d’autore e vengono elencate di seguito. Ai sensi della normativa ISO 3297:2017, la pubblicazione in serie viene identificata con l’International standard serial number ISSN 2785-2695 assegnato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

1) Ordinanza 2020-306 del 25 marzo 2020 modificata dall’ordinanza 2020-427 del 17 aprile 2020, Ministero della Giustizia.

2) Alberto Maria Benedetti. Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto. Giustiziacivile.com, 2020.

3) Ugo Mattei, Alessandra Quarta. Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi dei contratti. Giustiziacivile.com, 2020.