Eutanasia, suicidio assistito e sospensione delle cure nell’ordinamento italiano

Il 15 febbraio 2022, la Corte Costituzionale ha rigettato la richiesta di referendum abrogativo che avrebbe depenalizzato, con alcune eccezioni, l’omicidio del consenziente, aprendo la strada alla legalizzazione dell’eutanasia. Di conseguenza, tale obiettivo appare, ora, molto più difficile da raggiungere. In questo contributo, si cercherà di riassumere la normativa italiana in merito non soltanto all’eutanasia, ma anche a tutti gli altri trattamenti di fine vita, quali l’interruzione delle cure o il suicidio assistito. Prima, però, sarà opportuno tracciare una definizione di ciascuna di queste pratiche, per comprendere appieno le loro reciproche differenze.

Secondo la definizione fornita dalla Federazione Cure Palliative, l’eutanasia (dal greco antico, letteralmente, “buona morte”) è “l’azione od omissione che, per sua natura e nelle intenzioni di chi agisce, procura anticipatamente la morte di un malato allo scopo di alleviarne le sofferenze”. In particolare, si distinguono da un lato l’eutanasia attiva, che è “l’uccisione di un soggetto consenziente in grado di esprimere la volontà di morire” e, dall’altro, l’eutanasia passiva, ovvero la sospensione o l’interruzione di un trattamento medico necessario per la sopravvivenza1. La differenza tra le due pratiche è evidente: nel primo caso, si pone attivamente fine alla vita del paziente attraverso un intervento esterno (ad esempio, la somministrazione di un farmaco). Nel secondo, invece, la morte sopraggiunge naturalmente dopo l’interruzione del trattamento medico (si pensi allo “spegnimento delle macchine” che tenevano in vita una persona ridotta in stato vegetativo). Quando si parla di “eutanasia”, si fa solitamente riferimento solo a quella “attiva”. Infatti, la soppressione di un paziente, per quanto consenziente, solleva problemi giuridici assai diversi rispetto alla semplice rinuncia a un trattamento medico. Tale diritto è affermato con chiarezza già dall’articolo 32 della Costituzione: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (comma 2)2. Per questo motivo, nel resto dell’articolo chiameremo “eutanasia” solo quella “attiva”, e ci riferiremo a quella “passiva” come alla “sospensione delle cure”. Si parla, poi, di “suicidio assistito” quando è il paziente a compiere il gesto che pone fine alla propria vita (ad esempio, assumendo autonomamente il farmaco letale). Infine, qualcuno definisce “eutanasia attiva indiretta”3 la cosiddetta sedazione profonda, in cui il medico riduce intenzionalmente la vigilanza del paziente per alleviare le sue sofferenze e la morte interviene, eventualmente, solo come effetto secondario4. Numerosi ordinamenti hanno però abbandonato tale definizione, non considerando questa pratica come una forma di eutanasia5. La stessa cosa vale per la somministrazione delle cure palliative.

Dunque, se volessimo ordinare i diversi trattamenti di fine vita in base alla complessità delle questioni giuridiche che sollevano, il meno problematico sarebbe certamente la sospensione delle cure. Come detto, si ritiene che essa sia consentita già a livello costituzionale. Tuttavia, fino a qualche anno fa, l’Italia non aveva una legge che la disciplinasse in maniera organica. Di conseguenza, il 16 dicembre 2006, il Tribunale di Roma negò la richiesta di interruzione delle cure avanzata da Piergiorgio Welby, attivista del Partito Radicale costretto a vivere con l’aiuto di un respiratore artificiale6. Ciò nonostante, il testo della sentenza riconobbe che il diritto all’autodeterminazione individuale fosse “una grande conquista civile delle società culturalmente evolute”, radicato non solo nella Costituzione (artt. 2, 13 e 32) ma anche nel Codice di deontologia medica7. Welby mise poi in atto i suoi propositi prima che il caso giudiziario potesse concludersi: il respiratore gli venne staccato il 20 dicembre, portandolo alla morte8. Mario Riccio, l’anestesista che eseguì la sua volontà, venne assolto per la sua condotta sia dall’Ordine dei Medici sia dalla giustizia penale: entrambi stabilirono che la deontologia professionale gli imponesse di assecondare la richiesta del paziente9. Ancora più nota è la vicenda di Eluana Englaro, giovane donna ridotta in stato comatoso permanente da un incidente occorsole nel 1992. In questo caso, la questione era resa più complessa dal fatto che a manifestare la volontà di interrompere il trattamento era un’altra persona, ovvero suo padre Beppino, nominato dal giudice suo tutore legale10. Sul caso intervenne la Corte di Cassazione, che nel 2008 stabilì l’importante principio secondo il quale anche per i malati in stato vegetativo permanente, e dunque incapaci di rapportarsi con il mondo esterno, il giudice può autorizzare la sospensione delle cure11. A tal proposito, devono però essere soddisfatte due condizioni: il coma deve essere irreversibile e deve risultare chiaro, in base allo stile di vita e ai convincimenti della persona, che questa avrebbe approvato la decisione. Dopo l’interruzione della nutrizione artificiale, Eluana si spense il 9 febbraio 200912.

Tredici anni dopo, la sospensione delle cure è l’unico trattamento di fine vita che trovi una disciplina compiuta nell’ordinamento italiano. Nel 2017, infatti, è intervenuta la legge n.21913, che stabilisce che “ogni persona capace di agire ha il  diritto  di  rifiutare,  in tutto o in parte […] qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso” (art.1, par.4). A tale scopo, è possibile rilasciare le “DAT”, “disposizioni anticipate di trattamento”, che il medico è tenuto a rispettare, a meno di richieste contrarie alla legge o alla deontologia professionale (art.1, par.6). Egli, inoltre, ai sensi dell’articolo 2, deve sempre garantire un’appropriata terapia del dolore per alleviare le sofferenze del paziente ed ha l’obbligo di astenersi dall’accanimento terapeutico. Gli è anche riconosciuta la possibilità, con il consenso dell’interessato, di ricorrere alla sedazione palliativa profonda (che dunque, anche nel nostro ordinamento, non è considerata una forma di eutanasia). Molto importante, infine, è l’articolo 3, che disciplina i casi di consenso informato da parte di minorenni e incapaci: per le persone interdette legalmente, come accaduto a Eluana, il compito di manifestare le volontà è affidato al tutore (par.3).

Venendo al suicidio assistito, il caso più noto è quello di Fabiano Antoniani, per tutti Dj Fabo. L’uomo, reso tetraplegico e cieco da un grave incidente, nel 2017 si reca in una clinica svizzera, dove riceve il trattamento di fine vita. Il suo accompagnatore è Marco Cappato, esponente dei Radicali e membro di spicco dell’Associazione Luca Coscioni, impegnata per la promozione della libertà di ricerca scientifica. Al suo rientro in Italia, Cappato si costituisce ai Carabinieri e viene indagato per aiuto al suicidio, reato che l’articolo 580 del codice penale punisce con la reclusione da cinque a dodici anni14. Durante il processo, tale norma viene rinviata alla Corte Costituzionale, che il 22 novembre 2019 ne sancisce la parziale incostituzionalità (sentenza n.242). L’aiuto al suicidio, afferma la storica sentenza, non costituisce reato quando la persona, capace di intendere e di volere, sia affetta da una patologia irreversibile che richieda trattamenti di sostegno vitale e le provochi sofferenze psicologiche o fisiche che ella reputa intollerabili. Tuttavia, è necessario che “tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente15. In applicazione della sentenza, il 9 giugno 2021 una storica ordinanza del Tribunale di Ancona ha ordinato all’ASUR (Azienda sanitaria unica regionale) Marche di valutare se i requisiti appena letti fossero soddisfatti nel caso di “Mario” (nome di fantasia), un paziente tetraplegico che aveva ingaggiato una battaglia legale per usufruire del suicidio assistito. È notizia di pochi giorni fa il fatto che una commissione multidisciplinare di esperti abbia individuato il farmaco che egli potrà assumere per porre fine alla propria vita16. Qualche giorno prima, sempre il Tribunale di Ancona aveva ordinato, in modo del tutto simile, la verifica dello stato di salute di un altro paziente, “Antonio”17. Sul punto, è ora in discussione alla Camera dei Deputati un disegno di legge in cui sono confluite ben otto proposte diverse, di cui una di iniziativa popolare18. Esso disciplina il suicidio assistito, ma a condizioni più restrittive rispetto a quelle individuate nella sentenza n.242. Ai sensi dell’articolo 3, non solo il paziente dovrebbe essere affetto da “sofferenze fisiche e psicologiche […] intollerabili” (mentre, come visto in precedenza, per la Corte Costituzionale le due possibilità erano alternative) ma soprattutto, deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe la sua morte. Inoltre, è anche necessario che il soggetto sia stato preventivamente coinvolto in un processo di cure palliative e le abbia esplicitamente rifiutate. Secondo l’autorevole opinione dell’Associazione Luca Coscioni, il testo sembra fare dei “passi indietro” rispetto alle norme già stabilite dalla Corte Costituzionale. In base ai criteri appena analizzati, infatti, Dj Fabo non avrebbe potuto accedere al suicidio assistito19.

Il problema principale di questo disegno di legge sembra però risiedere nel fatto che esso “dimentica” l’eutanasia. In questo modo, si creerebbe una discriminazione evidente tra i pazienti che sono in grado di amministrarsi il suicidio assistito, legalizzato dal testo, e quelli che, invece, non hanno materialmente tale possibilità (ad esempio, perché tetraplegici). Per costoro, l’unico modo di porre fine alla propria vita è attraverso l’intervento di un terzo. Da ciò si comprende perché l’eutanasia sollevi così tanti dibattiti di natura giuridica, etica e filosofica: essa, infatti, è letteralmente un omi-cidio, ovvero la soppressione di una vita umana da parte di un’altra persona. Così intesa, tale pratica è attualmente legale solo in sette Paesi: Belgio, Canada, Colombia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Spagna20. Ad essi si aggiungono cinque Stati federati dell’Australia: Victoria, Australia Meridionale, Australia Occidentale, Tasmania e Queensland21.

Nel tentativo di aggiungere anche l’Italia a questo elenco, nel 2021 era stato promosso da una galassia di associazioni, movimenti e partiti di ispirazione progressista un referendum abrogativo riguardante l’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente nei seguenti termini: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”. Il referendum proponeva di cancellare le parole da “la reclusione” a “si applicano” all’inizio del terzo comma. Il nuovo articolo 579 avrebbe quindi recitato: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”. L’omicidio del consenziente sarebbe, quindi, rimasto un reato solo se commesso nei confronti di minorenni, soggetti incapaci di intendere e di volere, e persone il cui consenso fosse stato estorto con violenza o inganno22. In questo modo, sarebbe stata di fatto depenalizzata l’eutanasia.

Come visto all’inizio, però, la richiesta è stata “bocciata” dalla Corte Costituzionale con decisione annunciata il 15 febbraio scorso. Il motivo della pronuncia è che «a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente […], non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili»23. L’articolo 579 del c.p. è quindi identificato come una legge costituzionalmente orientata, cioè una norma che non può essere abrogata perché, in caso contrario, si impedirebbe a una disposizione della Costituzione di esplicare i suoi effetti. In tale categoria rientrano le “leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione24, criterio che ha evidentemente ispirato il rigetto della richiesta in questione. In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza (che costituiranno senz’altro l’oggetto di un prossimo contributo), infatti, si può facilmente intuire perché la depenalizzazione tout court dell’omicidio del consenziente (con le tre sole eccezioni che abbiamo già analizzato) non tutelasse adeguatamente la vita umana: il caso di scuola è quello del duello tra due persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere, che sarebbe stato perfettamente ammissibile se l’articolo 579 del codice penale fosse stato riformulato nel modo indicato.

Naturalmente, si potrebbe anche sostenere, all’opposto, che, nell’inerzia del Parlamento, tale modifica sarebbe stata l’unica possibilità di introdurre una normativa sull’eutanasia, per quanto minima. Sulla base degli elementi presentati, non si può che lasciare al lettore il compito di formulare una propria opinione in merito a questo importante tema.

L’autore Francesco Robustelli garantisce l’autenticità del contributo, fatti salvi i riferimenti agli scritti redatti da terzi. Gli stessi sono riportati nei limiti di quanto consentito dalla legge sul diritto d’autore e vengono elencati di seguito. Ai sensi della normativa ISO 3297:2017, la pubblicazione si identifica con l’International Standard Serial Number 2785-2695 assegnato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

1)  “Eutanasia“. Definizione disponibile sul sito ufficiale della Federazione Cure Palliative (fecp.org);

2) Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32, comma 2. Disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (gazzettaufficiale.it);

3) “Le diverse forme di eutanasia e il suo disciplinamento giuridico“. Disponibile sul sito ufficiale del Governo della Confederazione Elvetica (bj.admin.ch);

4) “L’eutanasia“. Definizione disponibile sul sito ufficiale dell’associazione VIDAS (vidas.it);

5) Si veda, ad esempio, per l’ordinamento spagnolo, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, Preambolo, comma 2. Disponibile sul sito del Boletín Oficial de Estado spagnolo (boe. es);

6) s.n. Il “caso giuridico” di Piergiorgio Welby. Associazione Luca Coscioni (associazionelucacoscioni.it);

7) Tribunale di Roma, Sezione I Civile, ordinanza 16 dicembre 2006;

8) vedi supra, nota 6;

9) Tribunale di Roma (GUP), sentenza 23 luglio 2007;

10) D’Alessandro, M. La storia di Eluana Englaro. Agenzia AGI (agi.it), 9 febbraio 2019;

11) Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 16 ottobre 2007, n.21748;

12) vedi supra, nota 10;

13) Legge 22 dicembre 2017, n.219 – “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018);

14) Stampanoni Bassi, Guido (a cura di). Processo nei confronti di Marco Cappato per il suicidio assisito di Dj Fabo. Giurisprudenza Penale (giurisprudenzapenale.com), s.d.;

15) Corte Costituzionale, Sentenza n.242/2019, Dispositivo (GU 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n.48 del 27-11-2019);

16) s.n. Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario. Associazione Coscioni: “Svolta storica”. Sky TG24 (tg24.sky.it), 11 febbraio 2022;

17)  De Luca, M. N. Il tribunale di Ancona: “La Asl verifichi se Antonio ha diritto al suicidio assistito. La Repubblica (repubblica. it), 1 febbraio 2022;

18)  Testo unificato delle proposte di legge: D’iniziativa popolare; Zan ed altri; Cecconi e Magi; Rostan ed altri; Sarli ed altri; Alessandro Pagano ed altri; Sportiello ed altri; Trizzino: Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (A.C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-A). Camera dei Deputati, Resoconto stenografico dell’Assemblea (Seduta n. 613 di lunedì 13 dicembre 2021);

19) Associazione Luca Coscioni. Il testo di legge sul suicidio assistito fa un passo indietro rispetto ai diritti di fine vita. Comunicato del 16 febbraio 2022;

20) Linares, B. ; Telemundo, N. These people want to die. Will their countries allow euthanasia?. NBC News (nbcnews.com), 21 ottobre 2021 ;

21) s.n. Voluntary Assisted Dying. End of life law in Australia (end-of-life.qut.edu.au) ;

22) Il testo del quesito referendario è disponibile sul sito ufficiale del Comitato Promotore del Referendum (referendum.eutanasialegale.it);

23) Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale. Inammissibile il referendum sull’omicidio del consenziente. Comunicato del 15 febbraio 2022;

24) Corte Costituzionale, Sentenza n. 35/1997, Considerato in diritto, par. 2 (GU 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n.7 del 12-2-1997).