È noto il caso dello sportivo Novak Djokovic, famoso tennista serbo in cima alle classifiche ATP1, coinvolto nella vicenda giudiziaria australiana che lo ha visto escluso dalla partecipazione agli Australian Open2 del 2022. Il fatto risulta di grande risonanza per la sua incidenza all’interno del tema della salute pubblica, oltre quello dello sport. La necessaria ricostruzione del caso muove soprattutto dalla lettura delle motivazioni della Corte Federale Australiana che ha sancito i cardini giuridici attraverso i quali si dovrebbe giustificare la sua esclusione. Novak Djcovik avrebbe dovuto partecipare agli Australian Open il 17 gennaio 2022. La partecipazione era subordinata alla presentazione di documenti che accertassero l’avvenuta vaccinazione o, in caso contrario, l’impossibilità di vaccinarsi. Il 1° gennaio 2022 il giocatore comunica, attraverso la sua équipe medica, che il 16 dicembre 2021 è stato affetto da Covid-19 e che in questo modo avrebbe potuto ottenere l’esenzione. Il visto per entrare in Australia era proprio subordinato all’ottenimento di tale esenzione che, con successo, gli si riconosce in un primo momento. Il 5 gennaio 2022 viene bloccato al suo arrivo dall’Autorità frontaliera australiana, ritenendo che non siano state fornite prove adeguate (completamento vaccinale o l’esenzione medica, appunto) tali da legittimare la sua entrata nello Stato. L’Autorità sostiene che l’affezione da Covid-19, a differenza dello Stato italiano, non è motivo di esenzione e procede così alla cancellazione del visto e all’emanazione dello stato di fermo. L’11 gennaio 2022 il Tribunale australiano, per un vizio di equità procedurale, provvede al ripristino del visto. Poco dopo, si rende noto che il tennista di fama mondiale, durante il periodo di isolamento per affezione da Covid-19, aveva rilasciato interviste in Spagna, più precisamente, si era diretto dalla Serbia alla Spagna e da lì ha poi raggiunto l’Australia. Viene così annullato nuovamente il visto e questo iter procedurale contraddittorio e tortuoso, percepito in maniera vessatoria da N. Djokovic, risulta essere l’occasione di confronto con le autorità giudiziarie australiane. Il tennista propone un appello presso la Corte Federale, che viene respinto. La vicenda giudiziaria offre l’opportunità di comprenderne i tecnicismi che regolamentano ingresso e uscita dallo Stato australiano e il perché il tennista sia stato respinto agli esordi del primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam. Dalla pubblicazione delle motivazioni della Corte Federale australiana il 16 gennaio 2022 si evince quanto segue. In prima battuta, occorre comprendere i motivi per il quale il visto del giocatore sia stato annullato per ben due volte. La Corte Federale, a tal proposito, ha addotto che si è trattato di un “comportamento che può incoraggiare gli altri a emulare la sua condotta violativa delle disposizioni sanitarie”. La difesa ha fondato la sua arringa secondo tre punti cardine, ed invero, non vi sono posizioni pubbliche di Djokovic in appoggio alla corrente no-vax, né tantomeno pericoli dimostrati per la salute pubblica circa la sua presenza su territorio australiano e, infine, vi sono evidenti contraddizioni nel regolamento australiano che, prima, ha permesso all’ente organizzatore di riconoscere il visto e, poi, lo ha annullato. La replica della Corte dà per confutato il primo punto in quanto il giocatore l’anno precedente aveva dichiarato il suo desiderio di affermare il suo diritto di autodeterminazione, ossia di poter decidere se vaccinarsi o meno (come confermato dalla sua dichiarazione resa alla equipe medica per ottenere il visto). Il secondo punto, invece, risulta dimostrato dalla lettura dell’art. 133 (Migration Act4), a cui l’Autorità fa riferimento per sostenere la tesi della possibile e probabile emulazione da parte dei c.d. “impressionabili”, in cui rientrano sia i professanti no-vax, sia i ribelli che potrebbero emulare la condotta violativa delle disposizioni che regolano l’isolamento. In ultima battuta, l’autorità giurisdizionale ha ritenuto che non si evinca alcuna contraddittorietà dei regolamenti in quanto vi è discrezionalità nelle decisioni del Governo che permette legittimamente di ritornare sulle precedenti decisioni, cambiandole nell’ottica di un maggior rispetto delle regole. Ed invero, alla luce delle categorie ordinamentali note, in particolare, del principio di separazione dei poteri, il giudice ha affermato che la decisione non risulti essere irragionevole o irrazionale. Poteri così ampi esistono anche nel sistema italiano, nell’ambito sanitario, di ordine pubblico ma anche di immigrazione. La discrasia sta però nella considerazione che, in questo caso, non vi è illegalità constatata in ambito migratorio, pur richiamandosi la norma in questione (Art. 133 M.A.). La logica che ha ispirato la Corte (rischio per l’ordine pubblico perché i suoi tifosi potrebbero emularlo) si esprime sulla potenziale possibilità che il soggetto possa rappresentare un rischio. Per la legittimità del provvedimento sembra bastevole la sola potenzialità. Ebbene, sembra lecito chiedersi se vi sia stato un rigore metodologico a supporto del rigetto. A fondamento della legittima preoccupazione del giudice, dettata dalla possibilità che la sua presenza possa spingere i cittadini a non vaccinarsi o a violare norme sanitarie, è che il tennista sia un soggetto che abbia un cospicuo seguito di ammiratori pronti a sostenerlo in ogni match. La premessa minore è rappresentata, per giunta, dalla presenza di Djokovic in territorio australiano e le sue precedenti azioni violative, oltre che su posizioni di appoggio no vax, carpite però da dichiarazioni rese a una testata giornalistica, non da sue dichiarazioni dirette. Infatti, solo attraverso l’esenzione si viene a conoscenza della sua condizione di non vaccinato. Una posizione di questo genere non risulta sussumibile nella premessa maggiore, ossia nella norma del Migration Act. Si tratta, quindi, di una dimostrazione basata sul collegamento di una posizione tacita del tennista e l’impatto psichico sulla popolazione, in particolare sugli “impressionabili”. Ulteriore elemento a supporto del rigetto è la violazione di norme sanitarie e la possibile emulazione di quell’atteggiamento imprudente che, anche se dettato da una scelta privata, non si propone come modello di comportamento. Si è infatti ritenuto che, in virtù della sua posizione iconica, si sia rappresentato come emulatore. La mancanza del fondamento sia giuridico che fattuale è manifesta. La decisione sembra presa non su calco scientifico, ma morale. Se da un lato moralismi, passioni e distorsioni emotive non possono impadronirsi della ragione, dall’altro non esistono questioni giuridiche indeterminate. Al riscontro della premessa maggiore e premessa minore, così costruite, la questione risulta interpretabile secondo criteri oggettivi che comportano una conclusione logico-fondante. Se si considerassero, come è accaduto in tal caso, soltanto criteri soggettivi espressivi del metodo umanistico, la conclusione sarebbe fondata solo sulle scienze sociali e morali, e sarebbe quindi deduttiva. Il sapere giuridico però è sapere scientifico, da questo non può discostarsi per esigenza di certezza del diritto.
L’autrice Mary Sequino garantisce l’autenticità del contributo, fatti salvi i riferimenti agli scritti redatti da terzi. Gli stessi sono riportati nei limiti di quanto consentito dalla legge sul diritto d’autore e vengono elencati di seguito. Ai sensi della normativa ISO 3297:2017, la pubblicazione si identifica con l’International Standard Serial Number 2785-2695 assegnato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
1) I ranking ATP (ufficialmente FedEx ATP Rankings per motivi di sponsorizzazione) sono le classifiche mondiali dei tennisti professionisti uomini in singolare e in doppio stilate dall’Association of Tennis Professionals, l’associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo.
2) Tornei annuali di tennis tenuti ogni anno a Melbourne, Australia.
3) Federal Court of Australia, MINISTER FOR IMMIGRATION, CITIZENSHIP, MIGRANT SERVICES AND MULTICULTURAL AFFAIRS, 16 gennaio 2022 in fedcourt.gov.eu.
4) Art. 133 Migration Act in http://www.legislation.gov.au.