Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in tema di tutela ambientale

La Camera dei Deputati della Repubblica italiana ha approvato definitivamente una proposta di legge volta a inserire la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione1. Il testo introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti2. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. Al contempo, è oggetto di modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali3. Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Camera dei Deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione il 3 novembre 2021, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva. Accanto a quella dell’ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all’interesse delle future generazioni, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale4. L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità. La formulazione dà svolgimento e sviluppo a orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti. La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117. In particolare, la tutela del “paesaggio” costituzionalmente sancita dall’articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura espansiva5. In tale prospettiva l’ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico. La Corte ha altresì fatto riferimento ad un “processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”6. “In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l’intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio”, aggiunge la sentenza n. 71 del 2020 – la quale sottolinea altresì che “la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell’ambito nazionale”, soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio7, secondo la quale “il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all’apporto delle popolazioni” (donde “il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati”, tra i quali, in quel caso, l’acquisizione e il recupero delle terre degradate). Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V, modificativa dell’articolo 117, secondo comma della Costituzione. In tale ambito è stata introdotta la previsione della “tutela” dell’ambiente e dell’ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della “valorizzazione” dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni). La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito8 come “l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una ‘materia’ in senso tecnico, qualificabile come tutela dell’ambiente, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”. Donde “una configurazione dell’ambiente come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”. L’ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa9) fuoriesce da una visuale esclusivamente antropocentrica. Nella formulazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema non si risolvono in un’endiadi, in quanto, “col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l’habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé”10. La nuova formulazione è stata accolta con soddisfazione anche dalle associazioni di categoria, prima fra tutte l’organizzazione a carattere europeo denominata FareAmbiente11. Secondo il docente universitario di diritto dell’ambiente Vincenzo Pepe, si registra una conquista storica dovuta anche alle istanze condotte dai portatori d’interesse del mondo green – come il movimento ambientalista presieduto dal medesimo – che mira a rinvigorire la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dell’ecosistema e dei diritti degli animali; quest’ultima rappresenta l’elemento maggiormente rilevante, ovverosia un segno di civiltà che include ogni essere vivente12. Il presidente Pepe evidenzia che la riforma relativa ai principi succitati non debba rimanere lettera morta, ma venga affrontata con azioni reali che ne garantiscano l’effettività. Tale esigenza si accompagna al comportamento umano, libero nell’intraprendere attività a carattere economico e, al contempo, rispettoso della dignità altrui, della sicurezza e dell’ambiente, quindi della salute. Le teorie elaborate nelle pubblicazioni del leader ambientalista si sposano con lo sviluppo sostenibile, che poggia sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica; quest’ultima deve essere valorizzata dalla visione avanzata dal docente universitario, secondo la quale occorre prospettare un ambientalismo illuminato che tenda verso l’armonia del creato, naturale casa e approdo degli esseri viventi presenti e futuri. Per tale ragione, risulta indispensabile salvaguardare il diritto delle future generazioni a godere della bellezza ambientale, da non intendersi come esclusiva contemplazione della natura. Infine, nell’immaginare le prospettive che si evincono dal nuovo testo costituzionale, il giurista Pepe avanza l’esigenza d’introdurre l’educazione ambientale tra le discipline impartite agli alunni della scuola primaria, sottolineando che, essendo identificabile con la qualità della vita, l’ambiente rappresenta il vertice della piramide valoriale. Del resto, il processo più delicato che le istituzioni stanno affrontando, ossia la transazione ecologica, si configura esclusivamente come una maturazione culturale.

Il Comitato Editoriale garantisce l’autenticità del contributo, pubblicato con l’intenzione di trattare taluni filoni argomentativi sui quali porre particolare attenzione e fornire, al contempo, un quid pluris. Si tratta di una scheda di approfondimento relativa a tematiche istituzionali legate alla specifica attività parlamentare.

1) Ferrari, Marcella. Tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione: la riforma è legge. Altalex.com, 2022.

2) La tutela dell’ambiente entra in Costituzione. Roma: Il Sole 24 Ore, 2022.

3) Documentazione parlamentare. Roma: Camera dei Deputati, 2022.

4) La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente. Roma: Dipartimento per le Riforme Costituzionali, 2022.

5) Canna, Francesco. L’iniziativa economica non potrà più danneggiare la salute e l’ambiente: approvata la modifica alla Costituzione. Innovationpost.it, 2022.

6) Corte Costituzionale, sentenza n. 179 del 2019.

7) Adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006.

8) Corte Costituzionale, sentenza n. 407 del 2002.

9) Corte Costituzionale, sentenza n. 378 del 2007.

10) Corte Costituzionale, sentenza n. 12 del 2009.

11) La tutela dell’ambiente e della biodiversità entrano nella Costituzione. Roma: Terzo Millennio – Unione Italiana del Lavoro, 2022.

12) Ibidem.